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Statuto
EuphoniumItaly - A.P.S. è un'Associazione di Promozione Sociale costituita il 02/09/2026, con sede legale nel Comune di Roma. Lo statuto è conforme al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed è composto da 25 articoli, riportati qui di seguito in sintesi.
Titolo I — Costituzione e Finalità
Art. 1 — Costituzione. Con atto del 02/09/2026 è stata costituita l'Associazione Musicale "EuphoniumItaly - A.P.S.", che intende conformarsi al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS), spendibile nei rapporti con i terzi a seguito dell'iscrizione nella sezione APS del RUNTS. Ha sede legale nel Comune di Roma.
Art. 2 — Finalità. Quale Ente del Terzo Settore, l'associazione svolge attività di utilità sociale a favore di soci, familiari e terzi, senza fine di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi della Legge 106/2016 e del D.Lgs. 117/2017. Gli scopi generali — dalla formazione musicale alla collaborazione con le scuole, dall'attività concertistica alla valorizzazione del territorio — sono riassunti nella pagina Mission. L'associazione non è una formazione politica, sindacale o di rappresentanza di categoria, e non è sottoposta a direzione, coordinamento o controllo di tali enti.
Art. 3 — Durata. La durata dell'associazione è illimitata; può essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
Titolo II — Attività Esercitate
Art. 4 — Attività di interesse generale. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione esercita in via principale:
- educazione, istruzione e formazione professionale, e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività editoriali di promozione della cultura e del volontariato;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- formazione extra-scolastica, per la prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
Art. 5 — Attività diverse. L'associazione può esercitare anche attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 6 — Gestione delle attività organizzate. L'associazione si avvale prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, nei limiti autorizzati dal Consiglio Direttivo. I volontari sono assicurati contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, e sono iscritti in un apposito registro.
Titolo III — Funzionamento
Art. 7 — Regolamento Associativo. L'Assemblea dei Soci approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo e gli eventuali regolamenti specifici.
Art. 8 — Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Bilancio di Esercizio è approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura e depositato presso il RUNTS nei termini di legge.
Art. 9 — Bilancio Sociale. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, è redatto anche il Bilancio Sociale.
Art. 10 — Patrimonio. L'associazione esclude ogni fine di lucro diretto o indiretto. Le risorse economiche derivano da quote e contributi degli associati, eredità, donazioni e legati, contributi pubblici, erogazioni liberali, iniziative promozionali e altre entrate compatibili con le finalità sociali. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione a fondatori, associati, amministratori o altri componenti degli organi sociali.
Art. 11 — Libri sociali. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori; tutti gli associati hanno diritto di esaminarli e di richiedere copia delle deliberazioni adottate.
Titolo IV — I Soci
Art. 12 — Adesione. L'associazione è a carattere aperto, senza limitazioni legate alle condizioni economiche e senza alcuna forma di discriminazione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato; lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente. Si cessa di essere soci per dimissioni, morte, esclusione deliberata dall'Assemblea o mancato versamento della quota.
Art. 13 — Diritti dei soci. Tutti i soci partecipano alla vita associativa e alle agevolazioni legate alla tessera; i soci iscritti da almeno 90 giorni hanno inoltre elettorato attivo e passivo e diritto di voto in Assemblea (voto singolo).
Art. 14 — Doveri dei soci. I soci rispettano statuto, regolamento e delibere degli organi sociali, partecipano alla vita associativa e versano la quota nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 15 — Categorie di soci. Soci Fondatori, Soci Professionali, Soci Onorari, Soci Amatoriali e Soci Ordinari, ciascuna con propri vantaggi. Il dettaglio delle categorie e dei relativi vantaggi è riportato nella pagina Diventa Socio.
Titolo V — Organi dell'Associazione
Art. 16 — Organi Sociali. Assemblea dei Soci, Presidente e Consiglio Direttivo; nei casi previsti dalla legge, anche l'Organo di Controllo.
Art. 17 — L'Assemblea dei Soci. È il massimo organo dell'associazione: elegge Presidente, Vicepresidente e Consiglieri, approva i bilanci, il Regolamento Associativo e le modifiche statutarie. Si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno; per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 18 — Il Consiglio Direttivo. Composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 consiglieri (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere), eletto dall'Assemblea per 3 anni. Attua gli indirizzi assembleari, approva i programmi di attività e gli atti sociali, e nomina il Direttore Artistico.
Art. 19 — Il Presidente. Ha la rappresentanza legale dell'associazione ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione; in caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente (Art. 20).
Art. 21 — Il Direttore Artistico. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico.
Art. 22 — L'Organo di Controllo. Viene nominato dall'Assemblea dei Soci quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
Titolo VI — Disposizioni Varie e Finali
Art. 23 — Iscrizione al RUNTS. L'associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, aggiornandone le informazioni nei termini di legge.
Art. 24 — Rimandi normativi. Per quanto non previsto dallo statuto si applicano il D.Lgs. 117/2017, il Codice civile e la normativa di settore.
Art. 25 — Scioglimento. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'ufficio competente del RUNTS.
Questa pagina riporta una sintesi ufficiale, articolo per articolo, dello Statuto approvato in sede di costituzione dell'associazione. Il testo integrale è disponibile nel PDF scaricabile qui sopra. Per i vantaggi riservati a ciascuna categoria di socio, vedi Diventa Socio.